Decreto Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001
Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario,biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre
1999, n. 370;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;
VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale,
espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari,
espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio
2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 24 maggio 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri
ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento
 

TITOLO PRIMO
NORME GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento modifica e integra
la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative
prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento
non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine
alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
professione.
 

Art. 2
(Istituzione di sezioni negli albi professionali)

1. Le sezioni negli albi professionali individuano
ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità
e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al
titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza
al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con
il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di
laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del
necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del
medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di
Stato.
 

Art. 3
(Istituzione di settori negli albi professionali)

 
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi
professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al
titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti
distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non
può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti
ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità
di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso
del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un
diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa
abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato
alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi
specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del
corrispondente settore della sezione B.

 

Art. 4
(Norme organizzative generali)

1. Salve le disposizioni speciali previste nel
presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali,
a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni
di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni
di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti
a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque
la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore
al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A.
L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti
alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare
i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti
appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato
al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo
1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni,
verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi
in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1
e 2.
 

Art. 5
(Esami di Stato)

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame
di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato
per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono
in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una
prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali
provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione
e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato
sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini
o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato
non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti
di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative
alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di
espletamento delle prove d'esame.
 

Art. 6
(Tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può
essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo
modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi
e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni
di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli
Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di
tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per
l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto
del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
 

Art. 7
(Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine
dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe,
hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato,
indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche
delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche,
in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con
i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione
agli esami di Stato.
 

Art. 8
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali
e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito
o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente
ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge
15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato
sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni
di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto
dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente
in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale
indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale
titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario
triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella
A allegata al presente regolamento.
 

TITOLO SECONDO
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO I
ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 9
Attività professionali

 
1. L'elencazione delle attività professionali
compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto
forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa
vigente.
 

.
.
.
 
CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE
 

Art. 45
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri
sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita
nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c)dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta
il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta
il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli
ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore
civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale";
"Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli
ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri
iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores -
settore dell'informazione".
 

Art. 46
(Attività professionali)

1. Le attività professionali che formano oggetto
della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di
cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale
di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto,
di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione,
di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente
e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione,
lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione,
la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali,
di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia,
di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni
per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo
e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di
generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate
nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal
comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali
nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture,
sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze,
volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese
le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità
e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso
di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica
e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze,
volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi
o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché
di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze,
volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici,
di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi
o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione
e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni,
nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

 

Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso
di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE ;
2) Classe 28/S - Ingegneria civile;
3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell'informazione:
1) Classe 23/S - Informatica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe
di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla
seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con
quello per il quale è richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono
l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato
è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il
settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

 

Art. 48
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:

1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b)per il settore industriale:

1)Classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:

1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2) Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti
disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe
di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono
l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato
è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il
settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
 

Art. 49
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri
vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché
nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno
di essi dichiara di optare.
 
 

CAPO XI

Art. 55
(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico,
geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli
e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di
un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate
o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso
sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8,
17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27,
40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso
alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione
edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la
classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche;
cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica;
industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile
con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione
confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie
minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe
21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria
tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche);
la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe
26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresì, partecipare agli esami di
Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello
specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione
dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di
quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti
con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede
di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui
al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico
laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale
laureato.
 
 
TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

ALBO PROFESSIONALE

DIPLOMI UNIVERSITARI

Dottore agronomo e dottore forestale
Sezione B

Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia

Agrotecnico

Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia

Architetto
Sezione B
Settore architetto tecnico

 
Settore pianificatore tecnico

Edilizia
Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno
Operatore tecnico ambientale
Sistemi informativi territoriali
Tecnico di misure ambientali
Valutazione e controllo ambientale

Assistente sociale

Servizio sociale

Attuario
Sezione B

Moneta e finanza
Scienze assicurative
Tecniche finanziarie e assicurative

Biologo
Sezione B

Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Chimico
Sezione B

Analisi chimico-biologiche
Chimica
Tecnologie farmaceutiche
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico

Geologo
Sezione B

Geologia
Geologia per la protezione dell'ambiente
Prospettore geologico

Geometra

Edilizia
Ingegneria delle infrastrutture
Sistemi informativi territoriali

Ingegnere
Sezione B
Settore civile e ambientale

Settore industriale

 
Settore dell'informazione
 
 
 

Economia e ingegneria della qualità
 
Edilizia
Ingegneria civile
Ingegneria dell'ambiente e delle risorse
Ingegneria delle infrastrutture
Ingegneria
Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria dei materiali
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettrica con teledidattica
Ingegneria energetica
Ingegneria industriale
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile
Ingegneria meccanica
Produzione industriale
Scienza e ingegneria dei materiali
Tecnologie industriali e dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Ingegneria logistica e della produzione
Economia e ingegneria della qualità
Ingegneria biomedica

Perito agrario

Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia

Perito industriale

Edilizia
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria meccanica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria energetica
Metodologie fisiche
Analisi chimico-biologiche
Chimica
Informatica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria chimica
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Scienze e tecniche cartarie
Tecnologie alimentari