Ordine del giorno approvato alla camera: 24 luglio 2004

Ordine del giorno approvato alla camera: 24 luglio 2004


Presentato dagli Onorevoli Migliori e Palmieri
La Camera, premesso che:

L'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, preclude ai dottori in Scienze dell'Informazione ed ai Dottori Informatici la possibilità di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'albo di ingegneria settore dell'informazione - Sezione A - e dà la possibilità di accesso ai futuri laureati specialisti della classe 23/S;

La laurea in Scienze dell'Informazione e la Laurea in Informatica sono considerate più difficilmente raggiungibili rispetto alle future lauree specialistiche, e alcuni consigli di corsi di laurea dichiarano che la preparazione fornita dalle vecchie lauree sia sostanzialmente equivalente a quella prevista per le future lauree specialistiche e adeguata alle attività professionali previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

I dottori in scienze dell'informazione sono stati i primi realizzatori di software e sistemi informativi di alto livello nel nostro Paese (essendo nata l'informatica in Italia nel 1969 con i corsi in scienze dell'informazione, mentre ingegneria è nata nel 1992) per realizzare i quali si sono sempre dovute utilizzare nozioni approfondite relative ad analisi, progettazione, direzione di risorse umane, gestione di risorse tecnologiche e collaudo, e pertanto sono specializzati in ambito informatico per titolo di studio conseguito e per esperienza professionale acquisita;

Le norme relative alle attività spettanti agli ingegneri del settore dell'informazione contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 non mutano il quadro delle attribuzioni già spettanti agli ingegneri e pertanto non accrescono le relative riserve, cosicché i laureati in informatica e in scienze dell'informazione possono continuare liberamente a svolgere le attività fino ad oggi svolte;

A tal fine occorre tener conto della recente modifica del titolo V della Costituzione, in seguito alla quale le professioni rientrano nel novero delle materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni e lo Stato non ha più in questa materia alcuna potestà regolamentare, cosicché eventuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, per quel che riguarda in particolare la disciplina delle attività professionali, devono essere contenute in una legge o in una fonte normativa di pari rango;

impegna il Governo

ad intervenire con strumenti normativi idonei, anche alla luce del Titolo V della Costituzione, ad affrontare e risolvere tutte le problematiche dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, relative agli informatici, ingegneri, commercialisti, ragionieri e geometri.

9/3030/3. (Nuova formulazione) Migliori, Palmieri.