Regolamento Sezioni

Regolamento "per Sezioni"

Articolo 1
Sono istituite all'interno dell'ALSI le "Sezioni": esse sono gruppi di soci organizzati a livello locale.

Articolo 2
La dislocazione geografica delle sezioni ALSI deve essere su base provinciale, salvo eccezioni che devono venire valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) dell'ALSI.

Articolo 3
Una sezione ALSI deve raggruppare almeno 7 soci ordinari.

Articolo 4
La sezione ALSI è retta da un "Consiglio di Sezione" composto da 5 membri, elevabili a 7 nel caso in cui detta sezione conti più di 50 soci ordinari. Nel caso in cui il consiglio sia composto da 5 membri uno di questi può essere un socio affiliato o studente, tale numero può venire elevato a 2 nel caso di consiglio di 7 membri. Il Consiglio di Sezione esprime al suo interno il "Presidente di Sezione" che deve essere affiancato da un Segretario ed un Tesoriere: tali cariche devono venire ricoperte esclusivamente da soci ordinari. Tali figure direttive devono venire elette ogni 2 anni dall'Assemblea dei Soci aderenti alla Sezione e sono rieleggibili.

Articolo 4bis
Nel caso di creazione di una nuova Sezione ALSI il primo "Consiglio di Sezione" eletto, visto che il suo compito prioritario sarà di avviamento ed ampliamento della vita associativa, avrà carattere straordinario, pertanto, al fine di coinvolgere maggiormente i Soci lì aderenti, la sua durata in carica verrà limitata ad un solo anno.

Articolo 5Il Presidente di Sezione é il rappresentante locale del Presidente dell'ALSI. La nomina del Presidente di Sezione proposta dal gruppo locale deve essere ratificata dal C.D.N. Notizia di detta ratifica é da considerarsi tacita. Nel caso in cui tale nomina venga respinta il C.D.N. dovrà fornire motivazione scritta al segretario del Consiglio di Sezione.
Il Presidente di Sezione in carica é membro di diritto del "Consiglio dei Presidenti di Sezione", secondo le modalità riportate nell'apposito capitolo del Regolamento Interno dell'ALSI.

Articolo 5bis
Il Presidente di Sezione risponde del suo operato al C.D.N. Il Presidente di Sezione può essere esonerato dalla carica su decisione del C.D.N. nel caso in cui vengano riconosciute sue gravi mancanze. In questo caso il C.D.N. sarà tenuto ad inviare comunicazione scritta circa tale decisione al segretario del Consiglio di Sezione.

Articolo 6
Il Presidente di Sezione deve convocare l'Assemblea dei Soci aderenti almeno una volta l'anno ed in ogni caso qualora almeno il 50% dei consiglieri o il 20% dei Soci aderenti ne faccia richiesta. Detta assemblea dovrà nominare un Presidente che la moderi ed un Segretario che ne rediga il verbale: tale verbale dovrà venire fatto pervenire entro 15 giorni alla Segreteria Nazionale.
Nel caso in cui all'ordine del giorno sia stata inserita l'elezione del Consiglio di Sezione, tale elezione dovrà essere svolta a scrutinio segreto; ogni socio potrà esprimere sino a 2 preferenze nel caso di elezione di un consiglio di 5 membri o 3 preferenze nel caso di 7 membri.
Le modalità ed i limiti del voto per delega dovranno rispondere a quanto previsto dal "Regolamento Interno" dell'Associazione.

Articolo 6bis
L'Assemblea, qualora intervengano le condizioni espresse dall'articolo 4, può deliberare in qualsiasi momento l'estensione del Consiglio di Sezione da 5 a 7 membri.
Nel caso in cui tale estensione non avvenga in concomitanza di una fine mandato del consiglio ma con un consiglio in carica, devono entrare nel Consiglio di Sezione i Soci appartenenti alla lista dei non eletti, a partire dal primo o, nel caso questi manchino, l'Assemblea dovrà procedere alla loro elezione: ovviamente questi nuovi consiglieri andranno soltanto ad integrare il consiglio corrente e decadranno assieme agli altri componenti alla fine del regolare mandato.
Al contrario, vale a dire qualora tali condizioni venissero meno, il consiglio in carica rimarrebbe tale sino a fine mandato e soltanto allora, qualora tali condizioni rimanessero invariate, l'Assemblea dovrà prenderne atto e proseguire all'elezione di un consiglio composto da 5 membri.

Articolo 7
Un socio ALSI, che intenda aderire ad una specifica sezione, dovrà presentare domanda scritta indirizzata al Presidente della sezione prescelta: sarà cura del Segretario di Sezione dare notizia scritta di tale adesione alla Segreteria Nazionale e fornire copia di detta domanda o altro documento sostitutivo.
Un socio ALSI non può aderire a più di una Sezione.
In nessun caso un socio ALSI è tenuto ad aderire ad una particolare sezione ed è libero in ogni momento di rinunciare a tale adesione.

Articolo 8
Il C.D.N. dell'ALSI decreta la creazione di una nuova sezione ALSI a seguito della discussione di una domanda scritta che ne richieda la costituzione, firmata dai soci dell'Associazione che intendano aderirvi, che costituiscono il gruppo fondatore, in numero minimo di 5 ordinari. In tale domanda, indirizzata al Presidente dell'ALSI, dovrà venire esplicitamente specificato in quale città si voglia aprire tale nuova sezione ed il nome del socio referente per mezzo del quale verranno mantenuti i contatti tra il gruppo fondatore ed il C.D.N.
Il C.D.N. dovrà esaminare tale domanda durante la prima riunione utile e fornirà risposta scritta circa l'esito avuto dalla discussione della domanda stessa.
Nel caso la domanda venga accolta, il Presidente Nazionale dell'ALSI firmerà il "Decreto di creazione di Sezione" che verrà spedito unitamente alla risposta.
Il C.D.N. valuterà inoltre se procedere ad un versamento a favore della neonata Sezione di un contributo straordinario quale "una tantum di avviamento".
Per quanto sopra, nel caso in cui la domanda venga accolta, entro 30 giorni a partire dalla data di spedizione della risposta, il socio referente dovrà provvedere a convocare la prima Assemblea dei Soci aderenti alla Sezione al fine di eleggere il Consiglio di Sezione come da Articoli 4, 4bis e 5.

Articolo 9
Il C.D.N. ALSI può decretare lo scioglimento di una sezione nel caso di perdurante mancanza del minimo numero di soci aderenti, necessario per rispondere ai requisiti di esistenza, come da articolo 3.

Articolo 10
Il Consiglio di sezione deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi. La riunione deve venire presieduta dal Presidente di Sezione, od in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.
Affinché una riunione sia ritenuta valida dovranno risultare costantemente presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Sezione. Per ogni riunione deve venire stilato un verbale cui copia deve essere recapitata alla Segreteria Nazionale dell'ALSI.
Al fine di favorire il migliore coordinamento possibile tra le sezioni, il verbale dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data della riunione.

Articolo 11
Le sezioni svolgono attività locale in conformità alle finalità statutarie dell'ALSI. Il bilancio delle singola sezione è da considerarsi parte del bilancio dell'ALSI, quindi ogni sezione dovrà tenere un apposito registro delle entrate e delle uscite cui copia deve essere regolarmente fornita al Tesoriere dell'ALSI.
Il bilancio di sezione deve venire chiuso il 31 dicembre, in concomitanza con la fine dell'anno sociale.
A titolo di contributo a spese di ordinaria amministrazione l'ALSI riconoscerà annualmente alla singola sezione una parte delle quote sociali versate dai Soci aderenti alla sezione medesima: l'ammontare di detta parte verrà deliberato annualmente dal C.D.N. in concomitanza con la definizione delle quote associative relative al successivo anno sociale.
L'importo complessivo di tale contributo verrà determinato dalla Tesoreria Nazionale in base alla documentazione di cui all'articolo 7.
Nel caso in cui un socio, aderente ad una Sezione ALSI, decida durante l'anno sociale, di aderire ad una diversa Sezione, la parte di quota sociale spettante alle sezioni verrà corrisposta soltanto alla prima, salvo diversa ripartizione da valutarsi per casi particolari.
Nel caso in cui un Socio versi la propria quota sociale presso la Sezione cui aderisce, é data facoltà alla Sezione di trattenere la parte di quota di propria spettanza, versando alla Tesoreria Nazionale la parte rimanente e comunicando prontamente alla stessa l'avvenuta operazione.
In nessun caso un Socio ALSI, aderente ad una Sezione, è tenuto a versare la propria quota sociale direttamente presso la sezione stessa.
Nel caso in cui la sezione intenda richiedere ulteriori fondi alla Tesoreria Nazionale dovrà inoltrare domanda scritta al C.D.N., illustrandone dettagliatamente l'uso; il C.D.N. esaminerà tale domanda durante la prima riunione utile e fornirà risposta scritta.
É data facoltà ad una Sezione di richiedere ai Soci lì aderenti ulteriori contributi, indipendenti dalla quota sociale ALSI: tali contribuzioni potranno esclusivamente avere carattere volontario pertanto nessun Socio sarà tenuto ad adempiervi. Tale contributo, come qualsiasi altro tipo di entrata, dovrà venire inserito nel bilancio della sezione.

Articolo 12
Per quanto qui non specificatamente previsto deve venire fatto riferimento allo Statuto dell'Associazione, pertanto qualsiasi decisione deve venire presa in analogia ed in rispetto di quanto previsto dallo Statuto stesso.
Il presente regolamento è da considerarsi provvisorio pertanto potrà in ogni momento venire modificato od integrato dal C.D.N. dell'ALSI.