Statuto Associazione ALSI

ART. 1
È costituita l'Associazione nazionale dei Laureati in Scienze dell'informazione ed informatica (ALSI), con sede in Udine. L'Associazione può avere sedi operative.

ART. 2
L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione è libera, autonoma, apartitica ed indipendente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3
Scopo dell'Associazione è promuovere e svolgere tutte quelle attività che siano atte a tutelare e valorizzare la professionalità dei possessori di Laurea in Scienze dell'informazione, di Laurea in Informatica, di Dottorato in campo informatico o di Diploma Universitario in Informatica, elevandone le funzioni ed il prestigio in campo scientifico, tecnico, economico e sociale, nonché di tenere alta la dignità di tutti i propri associati. In particolare, l'Associazione si propone anche di:

  • contribuire a disciplinare l'esercizio della professione informatica sotto qualsiasi forma, favorendo la creazione, attuazione, semplificazione ed armonizzazione di leggi e norme in materia, e la istituzione e gestione di Organismi di Certificazione e Rappresentanza degli Informatici, nel contesto nazionale ed internazionale
  • promuovere (per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione) studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni su problemi tecnici, scientifici e sociali che richiamino l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza del ruolo dei soci
  • contribuire all'aggiornamento culturale e professionale dei soci, favorendone lo scambio di idee ed esperienze, agevolandoli nella conoscenza del progresso dell'Informatica (e di tutte le discipline ad essa collegate) e facilitandoli nella partecipazione a corsi e/o eventi di aggiornamento
  • costituire interfaccia tra soci ed enti, imprese, università, centri di ricerca, utenti, mondo del lavoro, e svolgendo, se richiesto, opera di amichevole composizione in tutte le vertenze che possano sorgere nel settore informatico
  • rappresentare e sostenere i soci che prestano o intendono prestare la loro opera presso organizzazioni pubbliche e/o private, nelle loro rivendicazioni economiche e morali
  • promuovere, partecipare a, organizzare, svolgere corsi di formazione professionale e formazione continua per i soci
  • collaborare con la Scuola e con l'Università alla formazione informatica di studenti, diplomandi, laureandi, dottorandi, personale docente e non docente

L'Associazione potrà collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con organizzazioni nazionali e/o internazionali che perseguano analoghe finalità.
L'Associazione potrà definire, partecipare a, compartecipare, organizzare ed istituire Progetti, espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che siano coerenti con i fini sociali.

ART. 4

I Soci, che debbono godere dei diritti civili, si distinguono in cinque categorie:

  1. Ordinari,
  2. Affiliati,
  3. Studenti,
  4. Sostenitori
  5. Onorari.

a) Soci Ordinari.
Possono iscriversi, come soci Ordinari, i possessori di uno dei seguenti titoli di studio, conseguito presso Università italiane: Laurea in Scienze dell'Informazione o Informatica; Dottorato in campo informatico, o altro titolo dichiarato equipollente ai suddetti diplomi dalle competenti autorità

b) Soci Affiliati.
Possono iscriversi, come soci Affiliati, i possessori di Diploma Universitario in Informatica o di Diploma conseguito presso Scuole Dirette a Fini Speciali in Informatica, o di altro titolo dichiarato equipollente ai suddetti diplomi dalle competenti autorità, nonché persone fisiche che, per la loro formazione scientifica e tecnica, o per la loro esperienza lavorativa, sono interessate agli scopi dell'Associazione.

c) Soci Studenti.
Possono iscriversi, come soci Studenti, persone fisiche regolarmente iscritte, presso Università italiane, ad un corso di Laurea in Scienze dell'Informazione o Informatica o di Diploma Universitario in Informatica o di Dottorato in campo informatico.

d) Soci Sostenitori.
Possono iscriversi, come soci Sostenitori, persone fisiche o giuridicheche aiutano tangibilmente l'Associazione.

e) Soci Onorari.
Possono essere iscritti, come soci Onorari, personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

Soltanto i Soci Ordinari, Affiliati e Studenti hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 5
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno, del Codice Deontologico e delle risoluzioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le rispettive competenze statutarie.
Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta, ed hanno validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Nel corso dell'anno sociale, il Regolamento Interno può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Nel Regolamento Interno sono presenti appositi Capitoli che descrivono, tra l'altro: i Modelli attivi; i Progetti e le Attività in corso; il Codice Deontologico e le sue regole di applicazione; le modalità di ammissione, iscrizione, giudizio disciplinare ed eventuale espulsione dei Soci; informazioni complementari sui Regolamenti riguardanti anche i vari Organi Sociali; altre informazioni di interesse sociale.

ART. 6
Gli Organi Sociali dell'Associazione sono distinti in Organi Nazionali ed Organi Provinciali. Sono Organi Nazionali:

  • l'Assemblea
  • il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
  • il Presidente (avente rappresentanza giuridica)
  • il Segretario
  • il Tesoriere
  • la Segreteria
  • la Tesoreria
  • il Collegio dei Revisori dei Conti
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Coordinamento dei Presidenti di Sezione (COPRES).

Sono Organi Provinciali:

  • i Consigli di Sezione Provinciale (CSP)
  • i Presidenti Provinciali (aventi rappresentanza giuridica)
  • i Segretari Provinciali
  • i Tesorieri Provinciali

Le persone fisiche che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per adempiere agli incarichi sociali di loro competenza.

ART. 7
L'Associazione è guidata da un Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) composto da nove Consiglieri Nazionali, di cui almeno sette sono soci ordinari.
Il CDN nomina al proprio interno il Presidente (che deve essere un socio ordinario) ed il Segretario; il CDN nomina altresì il Tesoriere, che può essere scelto anche fra i soci non membri del CDN o fra persone esterne all'Associazione.
Il CDN può deliberare la decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale qualora l'interessato non partecipi in alcun modo a tre riunioni consecutive del CDN. In questo caso il Consigliere Nazionale decaduto è sostituito dal primo dei candidati non eletti; in mancanza o in caso di indisponibilità di questi ultimi, il CDN puo' ricorrere, nel corso del proprio mandato, alla cooptazione di al più quattro soci (ordinari, affiliati o studenti), purché tra i membri del CDN vi siano sempre almeno sette soci ordinari.
I Consiglieri Nazionali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

  • amministrare l'Associazione, tutelandone gli interessi;
  • determinare le modalità di ammissione dei soci, l'ammontare delle quote
  • associative e di eventuali contributi straordinari, nonché le relative modalità
    di pagamento;
  • esaminare preventivamente le questioni da sottoporre all'Assemblea;
  • sottoporre annualmente all'Assemblea il rendiconto operativo e finanziario della propria gestione;
  • procedere alla eventuale revisione, pubblicazione, eliminazione di: capitoli del Regolamento Interno, Modelli attivi, Progetti, Attività in corso, e di quant'altro rilevante ai fini sociali;
  • coordinare le Attività ed i Progetti di rilievo nazionale, curandone i relativi aspetti sociali, operativi ed economici;
  • deliberare l'istituzione di una Sezione Provinciale, a seguito di richiesta degli interessati, in conformità all'apposito regolamento vigente;
  • deliberare la chiusura di una Sezione Provinciale, per giustificati motivi, in conformità all'apposito regolamento vigente, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
  • deliberare in merito ai flussi economici tra Tesoreria nazionale e tesorerie provinciali e viceversa.

ART. 9
Il Presidente ha il compito della conduzione generale dell'Associazione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che, in una dimensione nazionale o internazionale, impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente non può rispondere di azioni od omissioni che, senza la sua esplicita e sottoscritta autorizzazione, siano state effettuate da soci o da Organi Sociali diversi dal CDN o dal COPRES.
Il Presidente: presiede e convoca il CDN, il COPRES e l'Assemblea SSS, su sua decisione o quando almeno cinque Consiglieri Nazionali ne facciano domanda; firma, con il Segretario, i verbali delle riunioni del CDN, del COPRES e dell'Assemblea.
Il Presidente ha la facoltà di nominare all'interno del CDN un massimo di due Vice-Presidenti, con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni. Ciascun Vice-Presidente può, su delega del Presidente, rappresentare e/o svolgere un sottoinsieme delle funzioni del Presidente stesso. Le modalità di utilizzo delle deleghe ai Vice-Presidenti sono descritte nel Regolamento Interno.

ART. 10
Il CDN si raduna almeno una volta ogni quadrimestre Le riunioni del CDN sono valide con la partecipazione (le cui modalità sono di seguito descritte) di almeno cinque Consiglieri Nazionali. I Consiglieri Nazionali possono, previo accertamento della loro identità, partecipare alla riunione del CDN anche utilizzando mezzi telematici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantiscano la segretezza del voto. In caso di non partecipazione del Presidente, assume la presidenza della riunione il Consigliere Nazionale partecipante più anziano di età.

In caso di non partecipazione del Segretario, il verbale viene redatto dal Consigliere Nazionale partecipante più giovane di età.

Il CDN deve essere convocato dal Presidente, su sua decisione o quando almeno cinque Consiglieri Nazionali ne facciano domanda.
Il CDN può inoltre nominare, fra i soci ordinari, affiliati e studenti, dei Coordinatori d'Area, al fine di coordinare le attività sociali in una dimensione diversa da quella provinciale, secondo le modalità descritte nel Regolamento Interno. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei Consiglieri Nazionali partecipanti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
I soci possono partecipare, anche utilizzando mezzi telematici, alle riunioni del CDN, ma non hanno diritto di voto.

ART. 11
La Segreteria è composta dal Segretario e da almeno altri due soci.
I membri della Segreteria vengono scelti dal Segretario ed approvati dal CDN. Essi decadono alla scadenza del mandato del Segretario che li ha nominati. La Segreteria ha il compito di coadiuvare il Segretario nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Segretario ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

  • redigere i verbali;
  • custodire l'archivio;
  • curare l'espletamento delle pratiche d'ufficio;
  • coordinare le attività dei Segretari Provinciali.

Ai sensi delle leggi vigenti, il Titolare del trattamento dei dati dei soci e' il Presidente in carica; il Responsabile del trattamento dei dati dei soci e' nominato dal Titolare.
La Tesoreria è composta dal Tesoriere e, quando necessario, da Tesorieri Provinciali e/o da consulenti esterni all'Associazione. I membri della Tesoreria vengono scelti dal Tesoriere ed approvati dal CDN. Essi decadono alla scadenza del mandato del Tesoriere che li ha nominati. La Tesoreria ha il compito di coadiuvare il Tesoriere nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Tesoriere (che può essere nominato dal CDN anche tra soci non membri del CDN o anche tra persone fisiche esterne all'Associazione) ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

  • curare la tenuta contabile;
  • curare gli aspetti economici, finanziari e fiscali delle attività sociali;
  • rispondere della cassa e dei beni sociali (di cui tiene aggiornati gli inventari);
  • coordinare le attività dei Tesorieri Provinciali.

ART.12
I soci si riuniscono in Assemblea ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno; per giustificati motivi, il CDN può spostarne la riunione entro e non oltre il primo semestre di ogni anno. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il CDN lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno il venti per cento dei soci.
Le convocazioni dell'Assemblea Nazionale avvengono mediante inviti da trasmettere ai soci almeno venti giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.
I soci, in conformità alle specifiche procedure descritte nel Regolamento Interno, possono partecipare e votare alle riunioni dell'Assemblea, anche utilizzando mezzi telematici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che garantiscano l'identificazione dei soci e, all'occorrenza, la segretezza del voto.
In prima convocazione, le deliberazioni sono valide se partecipa almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di soci partecipanti. I soci possono delegare altro socio avente diritto di voto a rappresentarli in Assemblea. Ciascun socio può essere portatore di al più dieci deleghe. Ciascuna delega deve essere accompagnata dalla firma del socio delegante, autenticata secondo le modalità descritte nel Regolamento Interno. Le modalità di voto sono descritte nel Regolamento Interno.
Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, non partecipanti, dissidenti o astenuti dal voto.
Su delibera del CDN, i soci possono anche essere chiamati, previo accertamento della loro identità, ad esprimersi, a votare e ad eleggere le cariche sociali attraverso la posta, anche elettronica, anzichè con la presenza diretta in un'Assemblea, secondo le modalità descritte nel Regolamento Interno.

ART. 13
L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere, a maggioranza relativa dei votanti, i componenti del CDN, alla scadenza del loro mandato o per dimissioni del CDN stesso;
  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri;
  • approvare i rendiconti del CDN;
  • deliberare sulle proposte di iniziativa degli organi sociali;
  • deliberare sulle proposte di propria iniziativa;
  • approvare il Regolamento Interno e le successive sue modifiche su proposta del CDN.

ART. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, eletti dall'Assemblea, scelti tra i soci ordinari, affiliati e studenti che non siano membri del CDN, o anche tra persone fisiche che non siano soci.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

  • vigilare sull'operato del CDN in materia economica e finanziaria;
  • verificare le attività (e le eventuali passività) di bilancio denunciate dal Tesoriere Nazionale e dai Tesorieri Provinciali
  • riferire di tali controlli e verifiche all'Assemblea.


Le attività del Collegio dei Revisori dei Conti sono descritte nel Regolamento Interno.

ART. 15
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, scelti tra i soci che non siano membri del CDN o anche tra persone fisiche che non siano soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri cura l'applicazione dello Statuto e del Regolamento Interno, ed ha competenze specifiche:

  • in campo deontologico/ disciplinare per le attività dei soci;
  • nella risoluzione di eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e gli Organi dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri hanno valore definitivo quale arbitrato amichevole e compositore.
Le attività del Collegio dei Probiviri sono descritte nel Regolamento Interno.

ART. 16
Le Sezioni Provinciali sono gruppi di soci organizzati a livello locale. Ciascuna Sezione Provinciale è guidata da un Consiglio di Sezione Provinciale (CSP). Eventuali iniziative locali, purché coerenti con i fini sociali, possono essere avviate autonomamente da un CSP, sotto la responsabilità del Presidente Provinciale, il quale ne risponde a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il CSP ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

  • amministrare le attività della Sezione, tutelando gli interessi dell'Associazione;
  • deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
  • procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, e, se necessario, verificare la permanenza dei requisiti suddetti, prendendo in caso contrario gli opportuni provvedimenti, eventualmente col
    supporto del Collegio dei Probiviri;
  • curare i movimenti dei flussi economici tra tesoreria provinciale e Tesoreria Nazionale e viceversa;
  • esaminare preventivamente le questioni da sottoporre al CDN, al COPRES, al Collegio dei Probiviri ed all'Assemblea Nazionale
  • sottoporre annualmente alla Tesoreria nazionale il rendiconto operativo e
    finanziario della propria gestione;
  • coordinare le Attività ed i Progetti in ambito locale, curandone i relativi aspetti sociali, operativi ed economici;
  • procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla eventuale revisione,
    pubblicazione, eliminazione di: Modelli attivi, Progetti, Attivita' in corso, e di quant'altro rilevante ai fini sociali in ambito locale.

Le attività delle Sezioni Provinciali sono descritte nel Regolamento Interno. Il Coordinamento dei Presidenti di Sezione (COPRES) e' un organo consultivo, non deliberativo. Sono membri del COPRES: i Presidenti Provinciali, gli eventuali Coordinatori d'Area, i Consiglieri Nazionali. Scopi del COPRES sono:

  • trasferire reciprocamente informazione tra i suoi membri;
  • portare all'attenzione nazionale eventuali iniziative e/o problematiche locali;
  • suggerire e pianificare eventuali nuove attività sociali di interesse collettivo.

Le attività del COPRES sono descritte nel Regolamento Interno.

ART. 17
Le Commissioni sono gruppi di soci organizzati in ambiti tematici, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi. Ciascuna Commissione e' aperta a tutti i soci.
I Presidenti delle Commissioni sono scelti dai componenti delle rispettive Commissioni, e debbono essere approvati dal CDN. Essi durano in carica due anni e sono rinominabili. Le modalità di attivazione e disattivazione delle Commissioni, e le responsabilità e le attività dei relativi Presidenti e componenti, sono descritte nel Regolamento Interno.

ART. 18
Costituiscono fondi dell'Associazione i proventi derivanti da: quote sociali, contributi straordinari, lasciti, donazioni, residui di gestione precedenti, ed ogni altra entrata non prevista in questo elenco. L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione del CDN. I beni acquisiti attraverso l'impiego dei suddetti fondi costituiscono il patrimonio dell'Associazione.
Il CDN decide l'utilizzo dei fondi e dei beni dell'Associazione. Il Tesoriere ne ha la responsabilità della gestione.
I fondi ed i beni dell'Associazione non possono mai essere ripartiti fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.

ART. 19
L'Assemblea, costituita secondo le modalità indicate all'Art. 12, può deliberare eventuali modifiche al presente statuto solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci ordinari; essa può inoltre deliberare lo scioglimento dell'Associazione solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci ordinari. Le proposte di varianti o di scioglimento dovranno essere esplicitate dal CDN nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali emendamenti suggeriti dai soci saranno posti in votazione in Assemblea.
In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera anche in merito alla liquidazione ed alla eventuale devoluzione dei beni dell'Associazione, ivi compreso il patrimonio informativo, tenuto conto della limitazione derivante dall'ultimo comma dell'Art. 18, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si osservano, ove applicabili:

  • il Regolamento Interno
  • le disposizioni del Codice Civile italiano in materia di associazioni;
  • le leggi vigenti nella Repubblica Italiana e, all'occorrenza, le leggi vigenti a livello internazionale, secondo gli accordi stipulati tra la Repubblica Italiana ed i Paesi interessati.