Codice deontologico

1 - Principi generali
1.1 La professione di informatico deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. Il professionista informatico è direttamente responsabile della propria opera nei riguardi del Committente e della Collettività.
La professione di informatico non è soggetta ad alcun vincolo discriminatorio personale.
1.2 Chiunque eserciti la professione di informatico, in Italia, anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e a far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
1.4 Il professionista informatico adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del Committente siano in contrasto con i propri doveri professionali.
Il professionista informatico rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni da assumere.
1.5 Il professionista informatico sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possano svolgere.
1.7 Il professionista informatico deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli Committenti e della Collettività per raggiungere il miglior risultato rispetto ai costi e alle condizioni di attuazione. Il professionista informatico deve svolgere un periodico aggiornamento professionale ed i Consigli di Sezione Provinciali, anche in forma congiunta, sono tenuti ad organizzare annualmente una serie di corsi di formazione.
2 - Sui rapporti con l'Associazione
2.1 L'appartenenza del professionista informatico all'Associazione comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo Nazionale e con il Consiglio di Sezione Provinciale di appartenenza. Ogni professionista informatico ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Consiglio di Sezione Provinciale, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 Il professionista informatico si adegua alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale o del Consiglio di Sezione Provinciale se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.
2.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale o in alternativa il Consiglio di Sezione Provinciale stipulano contratti collettivi di assicurazione per la responsabilità civile e per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale. Il professionista informatico può scegliere se aderire a questi contratti collettivi oppure può stipulare un contratto di assicurazione personale. Il Consiglio di Sezione Provinciale ha l’obbligo di accertare che ogni professionista informatico abbia stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile e per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
2.4 La verifica dei requisiti per svolgere la libera professione, la verifica delle competenze tecniche acquisite, la verifica dell’effettuazione dell’aggiornamento professionale individuale e tutto quanto risulta inerente alla professione viene svolto da una Commissione di Valutazione Professionale.
2.5 Il Consiglio di Sezione Provinciale ha il compito di vigilare sull’obligo dei professionisti informatici associati di attenersi alle regole deontologiche previste. Saranno previste adeguate sanzioni, proporzionali alle infrazioni commesse, che possono arrivare fino all’esclusione dall’Associazione, per i professionisti informatici che non si attengono a quanto previsto dallo Statuto, dal presente Codice Deontologico e dal Regolamento interno.

3 - Sui rapporti con i colleghi
3.1 Ogni professionista informatico deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale, pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo quelle che hanno connessioni con la professione di informatico.
3.3 Il professionista informatico deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del Consiglio di Sezione Provinciale di appartenenza od il Presidente Nazionale ed attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 Il professionista informatico che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il Committente abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre, per iscritto, informare della sostituzione il o i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, il Consiglio di Sezione Provinciale di appartenenza od il Consiglio Direttivo Nazionale, relazionando le ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.
3.5 Il professionista informatico deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità o denigrare le altrui o millantando vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
4 - Sui rapporti con il Committente
4.1 Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria, deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza e deve venire svolto con l’obbligo di tutelare gli interessi del Committente.
4.3 Il professionista informatico e' tenuto al segreto professionale, non può quindi, senza esplicita autorizzazione del Committente, divulgare ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3 Il professionista informatico deve definire preventivamente e chiaramente con il Committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti ed i termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4 Il professionista informatico è compensato per le proprie prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe che costituiscono minimi inderogabili, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla legge.
4.5 Il professionista informatico non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal Committente senza comunicarne a questi natura, motivo ed entità, ed aver avuto da questi, per iscritto, autorizzazione alla riscossione.
5 - Sui rapporti con la collettività ed il territorio
5.1 Le prestazioni professionali del professionista informatico saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.
5.2 Il professionista informatico è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della Collettività a cui appartiene e deve impegnarsi affinché i professionisti informatici non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
6 - Disposizioni finali
6.1 Il presente Codice Deontologico è accompagnato da norme attuative elaborate dal Consiglio Direttivo Nazionale, norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio di Sezione Provinciale, purché elaborate non in contrasto con il presente codice, per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.

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