Iscrizione all'ordine degli ingegneri per laureati Informatici

Solo i laureati in informatica del nuovo ordinamento (oltre che quelli in ingegneria informatica) possono accedere all'albo degli ingegneri settore informazione.

Il DPR 328/2001

Il Dpr 328 istituisce nell'albo professionale presso l'ordine degli ingegneri, due sezioni suddivise in 3 settori:
sezione A, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea specialistica;
sezione B, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea.

I 3 settori sono
Primo: civile e ambientale;
Secondo: industriale;
Terzo: dell'informazione

Titoli spettanti agli iscritti

In particolare agli iscritti del terzo settore, seziona A spetta il titolo di ingegnere dell'informazione mentre a quelli della sezione B, va il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
Sul certificato di iscrizione all'albo professionale degli ingegneri compare la dizione "Sezione degli Ingegneri - Settore dell'informazione" e "Sezione degli ingegnieri iuniores - settore dell'informazione".

Oggetto dell’attività professionale

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, le attività, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Lauree che consentono l’ammissione

L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di stato al quale si viene ammessi se in possesso di una delle seguenti lauree
- per il terzo settore, sezione A:
Classe 23/S - Informatica (oltre alle lauree di ingegneria: Classe 26/S - Ingegneria biomedica, Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione, Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni, Classe 32/S - Ingegneria elettronica, Classe 34/S - Ingegneria gestionale, Classe 35/S - Ingegneria informatica.)
- per il terzo settore, sezione B:
Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche (oltre alla Classe 9 - Ingegneria dell'informazione).
Per i possessori di Laurea in Scienze dell'Informazione e Laurea in Informatica Vecchio Ordinamento non è possibile quindi sostenere l'esame di stato.

Nel maggio 2002 il MIUR con Circolare interpretativa n. 2126/2002 (di chiarimento dell’art.8 del DPR N. 328/01) la quale precisa che i titoli conseguiti in base al vecchio ordinamento che consentivano l’accesso all’esame, continuano ad essere validi, ma sono escluse le lauree in Scienze dell’Informazione ed Informatica.
Nonostante le diverse iniziative condotte dall’Alsi, la situazione permane, ed i laureati del vecchio ordinamento non possono sostenere l’esame di stato a meno di rilaurearsi secondo il nuovo ordinamento oppure di fare domanda per poter sostenere l’esame seguita da un ricorso al TAR.